VALUTAZIONE RISCHIO COVID

Per affrontare l’emergenza Coronavirus, TRIA propone un metodo per gestire la valutazione del rischio e le misure di prevenzione per dare immediata risposta in questo momento complicato.

Il datore di lavoro è tenuto alla valutazione di “tutti i rischi” ai sensi degli art. 17 e 28 del D,Lgs 81/08. Il titolo 10 dello stesso decreto stabilisce l’obbligo di una specifica valutazione per il rischio da agenti biologici.

Il rischio legato alla diffusione del Covid-19 è associato alla popolazione generale ma diventa rilevante ai fini della Valutazione dei Rischi nel solo caso in cui riguardi la sfera dell’ambiente lavorativo e della protezione e salvaguardia del personale.

Quando il lavoratore deve sostenere viaggi di lavoro, contatti con l’utenza o interazioni di qualsiasi genere con soggetti potenzialmente infetti, sarà necessario aggiornare il documento di valutazione dei rischi. 

Per le attività che non sono sospese dopo il DPCM 11/3/2020 si rende necessaria una analisi delle condizioni preliminare, ed eventualmente, un aggiornamento della valutazione dei rischi.

per classificare le diverse mansioni lavorative in funzione dei livelli di rischio.

Prezzo DVR COVID-19: 200 €

CERTIFICAZIONE COVID-FREE

Tria  Srl, azienda specializzata in sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ha implementato, in partnership con un rinomato Ente di certificazione Internazionale, la Covid-Free Certification che rappresenta la prima vera risposta, alle esigenze delle aziende italiane costrette alla chiusura forzata dalla pandemia da Coronavirus.

Si tratta di una certificazione utile per attivare in azienda un Sistema di gestione progettato per ridurre il rischio di contagio da Covid-19 senza indurre eccessivi stress e carichi di lavoro sul personale e sui fornitori.

La certificazione viene fornita dall’ente Audit Service & Certification, attivo nel settore delle certificazioni di sistema, che ha redatto un Disciplinare Tecnico che raccoglie e sviluppa le misure necessarie a contrastare e prevenire la diffusione e il contagio del Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Il Disciplinare armonizza le diverse disposizioni normative in materia (DPCM e DL sull’emergenza coronavirus, Ordinanze Ministero della Salute, Dlgs. 81/08 e s.m.i., norme UNI pertinenti, circolari ASL e INAIL) fornendo i requisiti minimi per gestire le attività aziendali in totale sicurezza. 

Il Disciplinare si adatta a tutte le aziende!

Uno strumento innovativo che consente alle imprese italiane di abbattere il rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 all’interno degli ambienti di lavoro e di conformarsi alla normativa vigente adottando un sistema di gestione pensato ad-hoc, e del quale concetti come distanziamento sociale, sanificazione degli ambienti e gestione dei DPI (dispositivi di protezione individuali) rappresentano solo la base di partenza.

Le Aziende certificate otterranno il BOLLINO COVID-FREE, rilasciato dall’Ente di certificazione a conclusione dell’iter,  che diventa una testimonianza pubblica dell’adozione dei più elevati standard di sicurezza in materia di contenimento Covid-19.

Vuoi ripartire dopo la chiusura forzata dovuta alla pandemia?

Covid-Free Certification

La prima risposta Italiana per le aziende costrette alla chiusura forzata da Coronavirus.

    (Potrai cancellarli o chiederne una copia facendo esplicita richiesta a info@tria.srl) (richiesto)

    DPI

    Coronavirus. Tutti parlano di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).
    Ma cosa sono? E come scegliere quelli giusti?

    I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono attrezzature utilizzate allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (guanti, occhiali, visiere, maschere facciali filtranti, scarpe, ecc.).

    I DPI per le vie respiratorie sono diversi in base allo scopo per cui devono essere impiegati; l’obiettivo però è sempre evitare o limitare l’ingresso di agenti potenzialmente pericolosi (fumi, polveri, fibre o microrganismi) nelle vie aeree. La protezione è garantita dalla capacità filtrante dei dispositivi in grado di trattenere le particelle aerodisperse, per lo più in funzione delle dimensioni, della forma e della densità, impedendone l’inalazione.

    Dal punto di vista normativo, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/08) stabilisce che i DPI in ambito lavorativo debbano rispettare le norme previste dal D.Lgs. 475/92: l’art.74 dà la seguente definizione di Dispositivi di Protezione Individuale:

    Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo“.

    Gli indumenti da lavoro non sono DPI (tute, camici, ecc.) e non proteggono il lavoratore dai rischi specifici, servono per lo più ad evitare di sporcare o contaminare gli abiti civili e devono essere tolti quando il lavoratore abbandona l’area di lavoro, riposti separatamente dai normali indumenti e, se necessario, disinfettati, puliti o sostituiti.

     

    I DPI sono classificati in tre categorie (Regolamento (UE) 2016/425):

    – I categoria: di progettazione semplice (guanti generici per normali attività di pulizia, creme barriera)

    -II categoria: dispositivi non inclusi nei gruppi I e III

    -III categoria: di progettazione complessa, destinati a proteggere da lesioni gravi, permanenti o dalla morte (ad es. protezione delle vie respiratorie da agenti biologici pericolosi) per l’utilizzo dei quali è obbligatorio l’addestramento.

     

    Il contatto con gli agenti biologici può avvenire in vari modi: attraverso la pelle, le mucose, le vie aeree, l’ingestione accidentale o per via parenterale anche tramite morsi, graffi e punture di insetti.

    È necessario quindi, utilizzare i DPI specifici più idonei a prevenire le diverse modalità di infezione:

    • protezione del corpo
    • protezione delle mani
    • protezione degli occhi
    • protezione delle vie respiratorie

    Clicca sulle immagini sotto per scoprire le offerte: