La Sicurezza è uno dei temi che ci sta più a cuore. È la ragione fondante di Tria che, grazie alla competenza e all’efficienza dei suoi professionisti, mira, non solo ad offrire un servizio completo, ma anche a far percepire il tema della Sicurezza come un potenziale investimento, anziché una spesa.

Come sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, Articolo 3, 1948,

“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”.

Tria promuove una cultura in cui sia sempre rispettato il diritto a un ambiente di lavoro salubre e sicuro e in cui venga accordata la massima priorità al principio di prevenzione, attraverso un sistema chiaro di definizione di diritti, responsabilità e compiti di ciascuno. 

I nostri servizi per la sicurezza:

I tecnici Tria valutano le esigenze aziendali in termini di sicurezza e avviano un percorso con datore il lavoro e il medico competente per stilare la valutazione dei rischi aziendale totalmente personalizzata.
La valutazione dei rischi viene espletata garantendo alti standard di sicurezza e valutando anche tutti i rischi specifici

Sulla base della Valutazione dei rischi, il D.Lgs. 81/08 rende necessaria l’analisi e la successiva documentazione di alcuni rischi che possono riscontrarsi nelle varie fasi lavorative aziendali. Il nostro comparto tecnico specializzato è in grado di fornire:

  • Documento di valutazione del rischio rumore (Titolo VIII – Capo II)
  • Documento di valutazione del rischio vibrazioni (Titolo VIII – Capo III)
  • Documento di valutazione dei rischi Campi Elettromagnetici (CEM) (Titolo VIII – Capo IV)
  • Documento di valutazione Radiazioni ottiche artificiali (ROA) (Titolo VIII – Capo V)
  • Documento rischio da videoterminali (VDT) (Titolo VII – Capo II)
  • Documento di valutazione del rischio chimico (escluso campionamenti) (Titolo IX – Capo I)
  • Documento di valutazione del rischio Biologico (esclusi campionamenti) (Titolo X – Capo II)
  • Documento di valutazione rischi da Atmosfera esplosiva (ATEX) (Titolo XI – Capo II)
  • Documento di valutazione da Stress Lavoro Correlato (SLC)
  • Documento di valutazione di movimentazione manuale dei carichi metodo MMC / MAPO
  • Documento di valutazione rischio incendio
  • Documento di valutazioni microclimatiche (D.Lgs. 81/08 art. 181)
  • Documento di valutazioni luxometriche

Per affrontare l’emergenza Coronavirus, TRIA propone un metodo per gestire la valutazione del rischio e le misure di prevenzione per dare immediata risposta in questo momento complicato.

Il datore di lavoro è tenuto alla valutazione di “tutti i rischi” ai sensi degli art. 17 e 28 del D,Lgs 81/08. Il titolo 10 dello stesso decreto stabilisce l’obbligo di una specifica valutazione per il rischio da agenti biologici.

Il rischio legato alla diffusione del Covid-19 è associato alla popolazione generale ma diventa rilevante ai fini della Valutazione dei Rischi nel solo caso in cui riguardi la sfera dell’ambiente lavorativo e della protezione e salvaguardia del personale.

Quando il lavoratore deve sostenere viaggi di lavoro, contatti con l’utenza o interazioni di qualsiasi genere con soggetti potenzialmente infetti, sarà necessario aggiornare il documento di valutazione dei rischi. 

Per le attività che non sono sospese dopo il DPCM 11/3/2020 si rende necessaria una analisi delle condizioni preliminare, ed eventualmente, un aggiornamento della valutazione dei rischi.

per classificare le diverse mansioni lavorative in funzione dei livelli di rischio.

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento che un datore di lavoro deve redigere prima dell’inizio dei lavori in un cantiere in cui opera. Questo documento rappresenta il dettaglio della Valutazione dei rischi per le attività che si eseguiranno nel cantiere e descrive le misure di prevenzione e protezione da adottare per la salvaguardia e l’incolumità fisica dei lavoratori.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è invece il documento che viene redatto dal coordinatore di progettazione e esecuzione prima  dell’inizio dei lavori in un cantiere edile su incarico del committente, ai sensi dell’art 91 e art 100 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro i cui contenuti minimi sono riportati nel Titolo IV – allegato XV, contenente tutti i parametri necessari alla predisposizione del lavoro tra più aziende.

Pimus è un documento obbligatorio che certifica la pianificazione corretta e in sicurezza dell’allestimento e del conseguente smontaggio di ponteggi all’interno di cantieri, secondo l’articolo 134 del D.Lgs. 81/08. 

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è un professionista esperto in sicurezza, protezione e prevenzione sui luoghi di lavoro.

È una figura fondamentale che viene nominata dai datori di lavoro per gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP), cioè “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

In caso di infortunio sul lavoro il RSPP incaricato risponde per sue responsabilità dirette mentre non risponde direttamente per i reati imputabili al datore di lavoro, al dirigente o al preposto.

È un incarico estremamente importante ed è necessario affidarlo a professionisti esperti e  specializzati.

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